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NUOVO CODICE DOGANALE (CDU)

NUOVO CODICE DOGANALE (CDU)
Regolamento UE n. 952/2013

Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno istituito il nuovo Codice Doganale dell’Unione (di seguito CDU) con il regolamento UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 che prevede la completa attuazione a decorrere dal 1° maggio 2016.

Da quest’ultima data sono formalmente abrogati i seguenti regolamenti:
– Reg. CEE n. 3925/91 – relativo all’eliminazione dei controlli sui bagli dei viaggiatori intracomunitari
– Reg. CEE n. 2913/92 – istituiva il Codice doganale comunitario
– Reg. CEE n. 1207/2001 – relativo al rilascio dei certifica ti EUR. E alla qualifica di esportatore autorizzato

Viene formalmente abrogato dal Regolamento di esecuzione UE n. 481/2016 il vecchio Reg. CEE n. 2454/1993 recante disposizioni di applicazione del Reg. n. 2913/92

Il Regolamento delegato UE n.2446/2015, il Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015 e il Regolamento delegato transitorio n. 341/2015 specificano le disposizioni della normativa doganale e le semplificazioni relative, mentre con la Decisione di esecuzione della Commissione Ue n. 578/2016 si stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo ed all’utilizzazione dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali ai quali gli Stati membri dovranno avvalersi affinché il CDU diventi totalmente applicabile. Data ultima entro cui tutto dovrà essere operativo è previsto per l’ottobre 2020.

OBIETTIVI

  • Eliminazione dei processi su carta, creazione di un ambiente “full digital” (DEC/70/2008/CE)
  • Semplificazione e modernizzazione sia della legislazione che delle procedure
  • Certezza del diritto ed uniformità di trattamento per gli operatori
  • Incrementare la “chiarezza” in tutte le Amministrazioni doganali della UE in modo da uniformare l’interpretazione e l’applicazione delle norme, creando condizioni di parità in tutti e 28 gli SM.
  • Rafforzamento dello Status di AEO

COSA CAMBIA

  • Comunicazioni solo elettroniche con possibilità di scambio di informazioni tra gli operatori e le autorità doganali con l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione
  • Eliminazione delle procedure domiciliate e istituzione della procedura NORM c/o luoghi autorizzati
  • Presentazione della documentazione a sostegno della dichiarazione solo nel caso di controllo anche con invio del FASCICOLO ELETTRONICO
  • Estensione (entro il 2020) di operare H23
  • Garanzia obbligatoria per la maggior parte delle procedure speciali e per la Temporanea custodia
  • Riduzione e semplificazione dei regimi doganali
  • Eliminazione del deposito di Tipo D
  • Definizione rappresentante doganale, rappresentanza diretta e indiretta

NUOVO CODICE DOGANALE COMPLETO

CAD GASPERINI BRESCIA SRL
Rag. Ermanno Gasperini