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INCOTERMS 2020

La crescita e la complessità delle norme in materia di commercio internazionale determinano incomprensione e costose controversie tra le parti se i contratti di compravendita non prevedono la standardizzazione di alcuni elementi.

Fra gli elementi di rilievo in tal senso, vanno evidenziati gli Incoterms® “International Commercials Terms” che vengono predefiniti e pubblicati dall’International Chamber of Commerce (ICC) relativamente al diritto commerciale internazionale e sono termini commerciali di tre lettere relativi a pratiche contrattuali comuni di vendita. Essi hanno lo
scopo principale di comunicare chiaramente i compiti, i costi e i rischi associati al trasporto e alla consegna delle merci a livello internazionale e sono ampiamente utilizzati nelle transazioni commerciali internazionali o nei processi di approvvigionamento.

Hanno lo scopo di ridurre o eliminare del tutto le incertezze derivanti da interpretazioni diverse delle norme nei diversi paesi. Pertanto, vengono regolarmente utilizzati nei contratti di vendita in tutto il mondo anche se non è obbligatorio, infatti sono clausole facoltative che le parti possono adottare includendole nell’accordo contrattuale, specificandolo esplicitamente nel contratto.

Le regole Incoterms® non riguardano il trasferimento di proprietà della merce venduta. Non sono un contratto di vendita e non possono sostituirsi ad esso, diventano parte di quel contratto solo quando sono incorporate in un contratto già esistente. Non regolano i rapporti che si instaurano con altre parti (es. contratto di trasporto, di spedizione, di assicurazione) regolati, invece, dai principi dell’ordinamento interno e/o da specifiche
convenzioni internazionali.

A partire dal 1980, gli Incoterms® vengono aggiornati con cadenza decennale
(1990, 2000, 2010 ed infine nel 2020)

INCOTERMS® 2020

La versione 2020 degli Incoterms® racchiude diverse novità che possiamo riassumere come segue:
• Riordino degli 11 articoli anche in una versione orizzontale per rendere più visibili i vari profili in cui, secondo le singole clausole, si articolano le posizioni delle parti.
• L’attribuzione alle comunicazioni in forma elettronica dello stesso valore di quelle prodotte in forma cartacea ove convenuto.
• Polizze di carico con annotazione di messa a bordo regola FCA. Possibilità per il compratore di istruire il vettore ad emettere – dopo la caricazione della merce – una polizza di carico con annotazione di messa a bordo al venditore, in modo che questi possa presentare tale documento in banca a fronte di un credito documentario.
• Per ogni singola regola sono elencate le spese previste in modo che il compratore o il venditore possa trovare in un unico articolo tutte le spese di sua competenza.
• Diverso livello di assicurazione minima per CIP e CIF. A tal fine nella regola CIP è stata introdotta una copertura più ampia corrispondente alla clausola (A) delle lnstitute Cargo Clauses, mentre nel CIF è stato mantenuto il livello minimo di copertura, corrispondente alla clausola (C) delle lnstitute Cargo Clauses, pur rimanendo le parti libere di concordare diversamente.
• Prevista opzione del trasporto in conto proprio per alcune rese (FCA-DAP-DPU- DDP)
• Variazione dell’acronimo da DAT a DPU che prevede la merce venga resa scaricata nel luogo o punto di destinazione convenuto.
• La ripartizione degli obblighi tra venditore e compratore in materia di requisiti di sicurezza e delle relative spese di trasporto.
• Note esplicative più dettagliate per ciascuna regola INCOTERMS che aiutano gli operatori ad orientarsi in modo preciso ed efficace verso la regola più idonea al loro contratto di compravendita
• L’indicazione più precisa delle informazioni che devono essere fornite in riferimento alla copertura assicurativa.

Gli Incoterms® sono divisi in 4 categorie, contraddistinte da lettere: E F C D estabiliscono in pratica chi, tra venditore e compratore, dovrà provvedere:
• alla stipula del contratto di trasporto, sopportandone i costi;
• alla ripartizione dei costi e dei rischi di perdita o danno della merce
connessi al trasferimento della stessa da un luogo di partenza fino ad
un luogo di destinazione/arrivo;
• agli adempimenti doganali connessi all’esportazione ed importazione
delle merci (ove dovuti).

Le quattro categorie degli Incoterms® sono:
• E – Ex Works (Franco Magazzino): Il compratore prende in carico la merce e sostiene
i costi di trasporto fino a destinazione;
• F – Free (Franco): Le spese di caricamento merci sono pagate dal venditore mentre il trasporto e tutti gli altri oneri sono a carico del compratore;
• C – Cost (Costo) o Carriage (Trasporto): Il venditore sostiene il costo di trasporto delle merci fino al principale porto/aeroporto di destinazione alla località concordata;
• D – Delivery (Consegna): Il venditore sostiene il costo di trasporto delle merci fino al principale porto/aeroporto di destinazione alla località concordata

Gli Incoterms® permettono una interpretazione certa e uniforme dei termini
Più frequentemente adottati dalle parti di una compravendita di merce,
determinando, così, quanto segue:

• il luogo fisico di consegna della merce, che, a seconda dell’Incoterms®
adottato, sarà in un luogo di partenza o in un luogo a destinazione;
• il momento della consegna della merce, vale a dire quando avviene il
passaggio dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore
riguardanti i danni e/o le perdite della merce in viaggio;
• chi tra venditore e compratore, deve provvedere a stipulare il contratto di
trasporto e l’eventuale contratto di assicurazione della merce,
sopportandone (in ambo i casi) tutti i costi;
• chi, tra venditore e compratore, dovrà provvedere allo sdoganamento
delle merci (in ambito extra-UE) e di tutte le operazioni accessorie;
• chi pagherà gli oneri doganali (in ambito extra-UE) in uscita ed in
entrata.

Se il venditore e il compratore vogliono, che le regole Incoterms® 2020 trovino applicazione nel loro contratto, devono stabilirlo espressamente nel contratto con un’espressione che includa:

a. La regola Incoterms® scelta (es. FCA, FOB, CPT/CIP, CFR/CIF, DAP, ……);

b. Il luogo di partenza o di destinazione, che dovrà seguire la regola
Incoterms® scelta. Ad esempio: FCA, 222 Avenue De Milan, 4010 Lugano,
Switzerland as per Incoterms® 2020 ICC oppure FOB, Genoa port, Italy, as
per Incoterms® 2020 ICC o, ancora CIF, Shanghai port, China as per
Incoterms® 2020 ICC.

c. La regola Incoterms®, il luogo di partenza o di destinazione (arrivo) dovrà essere fatto seguire da un’espressione del tipo: «as per Incoterms® 2020 ICC».

Omettere l’anno può causare problemi che potrebbero essere di difficile risoluzione. L’eventuale giudice o arbitro devono essere in grado di determinare quale versione delle regole Incoterms® le parti hanno deciso di applicare.

CAMBIAMENTI INTRODOTTI CON GLI INCOTERMS® 2020

1. Regola Incoterms® FCA
Nel caso di merce venduta FCA con trasporto via mare le parti e, in particolare, il venditore possono necessitare di una annotazione «on board» sulla Bill of Lading (B/L).
Tuttavia, siccome la consegna con l’Incoterms® FCA si completa prima del caricamento della merce sulla nave, non è certo che il venditore possa ottenere un «on board» B/L dal vettore che sarà legittimato ad emettere una B/L on board solo quando la merce è stata caricata sulla nave.
In considerazione di quanto sopra la Regola Incoterms® FCA 2020 (di cui agli obblighi A6 per il venditore e B6 per il compratore) ora prevede una opzione aggiuntiva: venditore e compratore possono accordarsi sul fatto che il compratore istruirà il vettore ad emettere una B/L on board al venditore dopo il caricamento della merce e il venditore è obbligato nel caso di pagamento a mezzo Lettera di credito LC, a consegnare Bill of Lading con l’annotazione «on board» ad utilizzo della LC. Viene puntualizzato, comunque, che pur adottando questa opzione, il venditore non è soggetto ad alcuna obbligazione riferita ai termini del contratto di trasporto.
Il venditore deve essere consapevole che con Incoterms® FCA, dove la merce viene consegnata al compratore prima del caricamento sulla nave, è necessario prevedere la nuova opzione aggiuntiva per il rilascio della Polizza di carico (Bill of Lading) on board. Il compratore dovrà, così, istruire il vettore da lui incaricato di emettere (con costi e rischi del compratore) il documento di trasporto attestante che il carico è stato effettuato.

2. Costi a carico del venditore e compratore
Tutti i Costi sono riportati alle lettere A9 e B9 degli Obblighi delle due parti (venditore e compratore), contrariamente a quanto avveniva con la versione 2010 che li riportava in A6 e B6.

3. Copertura assicurativa negli Incoterms® CIF e CIP
La nuova versione degli Incoterms® 2020 prevede che la copertura assicurativa nella Regola CIP sia «All risk», secondo il clausario (A), dell’Institute Cargo Clause, o altri clausolari analoghi.
Il venditore dovrà, pertanto, prevedere ad una copertura massima del rischio di perdita o danno della merce mentre nella Regola CIF la copertura prevista dalla nuova versione è la minima.

4. Regole Incoterms® FCA, DAP, DPU, DDP
Le Regole Incoterms® 2020 FCA-DAP-DPU-DDP permettono non solo di fare un contratto di trasporto (a carico del compratore e del venditore a seconda dell’ Incoterms® scelto) ma anche semplicemente di preparare (cioè mettere nelle condizioni) di eseguire quanto necessario per il carico. Questo vuol dire che con FCA il compratore potrà mettere il venditore nelle condizioni per preparare quanto necessita per il trasporto.

5. Nuova regola Incoterms® DPU (in sostituzione del DAT versione 2010)
Con la nuova Regola il luogo di scarico può essere qualsiasi luogo e non solo il terminal. È necessario, però, che il venditore sia sicuro che nel luogo di scarico ci siano le attrezzature adeguate per effettuare le operazioni di scarico.

6. Spiegazioni di ogni Incoterms® 2020
Ogni singolo Incoterms® viene analizzato sinteticamente articolo per articolo in base ai singoli obblighi rappresentati dalla lettera A (A1-A10) per il venditore e la lettera B (B1-B10) per il compratore.

7. Varianti agli Incoterms® 2020
Fermo restando che è sempre possibile apportare delle varianti a qualsiasi Incoterms® che viene adottato, occorre sempre specificare con chiarezza se la variante riguarda i costi e/o i rischi.

INCOTERMS® 2020 PER GRUPPO

GRUPPO “E”

Il gruppo E contiene un solo termine (Ex Works – EXW) e, pertanto, non può essere considerato un gruppo a sé stante. Il livello delle obbligazioni del venditore è MINIMO: CONSEGNA usualmente presso i locali del venditore (nessuna obbligazione con riguardo al caricamento della merce). L’intera organizzazione logistica del trasporto è a carico del compratore. Sono possibili delle deroghe/varianti che, però, vanno espressamente precisate nel contratto.

Tra queste:

1. loaded… (caricato…)

2. customs clearance… (sdoganato)

Con il primo il caricamento sul mezzo viene effettuato dal venditore, mentre il secondo prevede che le operazioni doganali di uscita (export) siano a carico del venditore. Tuttavia, il momento del passaggio dei rischi e delle responsabilità non cambia. Questi vengono, cioè, sopportati dal compratore per l’intero trasporto.

GRUPPO “F”

Sono regole alla PARTENZA e la lettera “F” sta per Free, cioè “Libero”. Il venditore deve consegnare la merce per il trasporto in un luogo convenuto, secondo le istruzioni del compratore. Vediamo quali sono i vari PUNTI DI CONSEGNA per le singole regole:

Regola FCA:

  • nei locali del venditore, allora quest’ultimo effettuerà la consegna caricando la merce sul veicolo del compratore o del vettore da questo designato;
  • in altro luogo, il venditore mette a disposizione del compratore la merce, presso un vettore nominato da quest’ultimo, non scaricata dal proprio veicolo.

Regola FOB:

  • quando la merce è caricata con successo a bordo della nave designata dal compratore al porto d’imbarco convenuto, oppure quando il venditore procura la merce così consegnata.

Regola FAS:

  • sottobordo della nave designata dal compratore al porto d’imbarco convenuto, oppure quando il venditore procura la merce così consegnata.

GRUPPO “C”

Regole alla PARTENZA. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto sulla base delle condizioni usuali e a proprie spese, (indicando, dopo la regola “C”, un luogo/porto fino a cui il venditore deve sostenere le spese del trasporto) e rimettere la merce al vettore. Nelle REGOLE CIF e CIP il venditore deve anche stipulare una assicurazione e sostenerne le relative spese. Il RISCHIO di perdita o danneggiamento della merce, e qualunque spesa aggiuntiva che possa risultare da eventi successivi all’imbarco o all’invio, ricadono sul compratore. Se il contratto di trasporto implica il pagamento di diritti, tasse, oneri, inclusa ogni spesa sostenuta per il trasbordo della merce, tali spese ricadono sul venditore.

Regola CFR e CIF:

  • la consegna della merce ed il trasferimento dei rischi su questa avviene quando la merce è caricata con successo a bordo della nave designate dal venditore, oppure quando il venditore procura la merce così consegnata.

Regola CPT e CIP:

  • la consegna della merce ed il trasferimento dei rischi su questa avviene quando il venditore rimette la merce al vettore da lui designato. Queste regole possono essere impiegate per qualsiasi modalità di trasporto, compreso quello multimodale.

GRUPPO “D”

Regole all’ARRIVO. Sono i termini più onerosi per il venditore, il quale è responsabile dell’arrivo della merce al luogo o punto di destinazione convenuto e deve sopportare tutti i rischi e le spese per il trasporto della merce a destinazione. Non ha obblighi doganali d’importazione nel Paese di destinazione (ad eccezione della regola DDP).

Regola DAP:

  • secondo questa regola, introdotta con la revisione 2010 degli Incoterms®, la consegna avviene nel momento in cui la merce viene messa a disposizione del compratore, a bordo del mezzo di trasporto nel luogo di destinazione concordato, pronta per la scaricazione.

Regola DPU:

  • introdotta con la revisione 2020 degli Incoterms®, è l’unica regola che pone in capo al venditore i costi ed i rischi relativi allo scaricamento della merce all’arrivo in un luogo convenuto.

Regola DDP:

  • è l’unica regola che pone in capo al venditore l’espletamento degli obblighi doganali (se richiesti) di importazione nel paese del compratore.

CAD GASPERINI BRESCIA SRL
Rag. Ermanno Gasperini